Si tratta di un finanziamento agevolato in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto in regime di “Temporary Framework”, per la realizzazione di investimenti volti a favorire la Transizione Digitale (almeno il 50% del totale del finanziamento) ed Ecologica delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri.
Che cos'è?
Perchè si?
A tutte le PMI, in forma singola o aggregata, a MidCap e Grandi Aziende, che abbiano depositato ed approvato almeno due bilanci d’esercizio
Vantaggi per l'impresa
Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
- realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale
- investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali
- consulenze in ambito digitale (i.e. digital manager)
- disaster recovery e business continuity
- blockchain (esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali)
- spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0 (es. cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine)
Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
- spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc)
- spese per internazionalizzazione (es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri, consulenze per l’internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all’estero ecc)
- spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento, ivi incluso le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852